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Overbooking 2: Novità

Novità per quanto riguarda l’overbooking; il regolamento Europeo n.°261 è entrato in vigore il 17 febbraio 2005 e disciplina con maggiore severità il rapporto tra viaggiatore e compagnie aerea per l’overbooking, la cancellazione e il ritardo prolungato del volo.

Novità
Il nuovo regolamento si applica si sui voli di linea che sui charter, ovvero quei voli noleggiati dai tour operator si che vengano presi all’interno di un pacchetto “tutto compreso” si che vengano acquistati singolarmente.
Naturalmente i voli devono partire o avere come destino un aeroporto di uno Stato della UE.
In questo caso la normativa vale solamente se il vettore è europeo.
I passeggeri che si vedono negare l’imbarco ma che si sono presentati con almeno 45 minuti di anticipo al chek-in (orario indicato per iscritto se si tratta di viaggi organizzati) o almeno 45 minuti prima della partenza del volo per una compagnia di bandiera.

La novità nell’applicazione del regolamento 261 sta nel fatto che la compagnia aerea ha l’obbligo, prima di negare l’imbarco per eccesso di prenotazioni, di interpellare il passeggero per trovare eventuali “volontari” disposti a rinunciare al volo in cambio di un risarcimento; e a negare l’imbarco ai passeggeri non consenzienti solo qualora il numero dei volontari non sia sufficiente a consentire l’imbarco a tutti quelli muniti di prenotazione.
Naturalmente è estremamente difficile che qualcuno che ha programmato un volo da mesi sia disposto a rimandare la partenza.
Ma vediamo a quanto ammonta il risarcimento per il negato imbarco.

  • 250 € per voli pari od inferiori a 1500 Km di rotta.
  • 400 € per voli intercomunitari con più di 1500 Km e per i voli compresi tra 1500 e 3500 Km.
  • 600 € per tutti gli altri voli.
    Precedentemente le compensazioni erano pari a 150 € per i voli fino a 3500 Km e 300 € per quelli oltre.

Ma non solo: in caso di mancata partenza dovuta a overbooking oltre al risarcimento pecuniario il passeggero ha alcuni diritti.

Scelta tra rimborso del biglietto entro il termine di 7 giorni e un volo alternativo verso la destinazione finale non appena sia possibile o a una data di gradimento. Il volo può partire anche da un aeroporto vicino con trasporto a carico del vettore.
Bevande e pasti in congrua relazione alla durata dell’attesa.
Sistemazione alberghiera per 1 o più pernottamenti necessari e trasferimento da e per l’aeroporto e l’hotel.
2 telefonate /fax/e-mail/telex gratuiti

Voliamo ma con un vettore differente

Le persone che hanno problemi di mobilità ridotta,i loro accompagnatori e i bambini non accompagnati hanno diritto alla precedenza all’imbarco. Se il volo sostitutivo ha classe o prezzo inferiore si ha diritto al rimborso. Se invece è di classe superiore (es. Busiennes Class, ecc) il vettore può chiedere il rimborso della differenza. Il passeggero è libero di non accettare e quindi si rientra nella normativa precedente.
In questo caso il passeggero ha diritto al rimborso come segue:

  • 30 % per prezzo del biglietto per le tratte aeree pari od inferiori a 1500Km
  • 50% per tutte la tratte intercomunitarie superiori a 1500 km e per le tratte tra i 1500 e 3500 Km.
  • 75% del prezzo del biglietto per tutte le tratte superiori a 3500 km.

Ritardo del Volo
Nel caso di ritardo del volo aereo oltre le 2 ore per traiettorie pari od inferiori a 1500 km; oltre le 3 ore per tratte intercomunitarie superiori a 1500 km e per tratte comprese tra i 1500 e i 3500 km; oltre le 4 ore per tutte le tratte il vettore deve prestare ai passeggeri in attesa tutte le attenzioni indicate precedentemente. Se la partenza è rinviata di almeno 24 ore scatta anche l’alloggio in albergo.
In caso di ritardo superiore alle 5 ore si può scegliere tra rimborso del biglietto entro 7 giorni ed un altro volo verso la stessa destinazione con un ritardo di 5 ore.

Cancellazione del volo
Nel caso in cui Tour operator o compagnia aerea cancellino il volo per loro responsabilità i passeggeri hanno diritto ai risarcimenti indicati precedentemente a meno che:
siano stati informati della cancellazione del volo con un anticipo pari a 14 giorni (2 settimane).
Siano stati informati con congruo anticipo e riprometti (riprenotati) con partenza fissata ad un orario molto vicino (1; 2 ore)a quello originario.
L’onere sulla prova sul se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo incombe sul vettore.

Come fare per ottenere rimborso
Recarsi presso chi vi ha fornito il biglietto che vi indicherà a chi rivolgere reclamo entro e non oltre i termini stabiliti.
Conservare i biglietti, le ricevute della carta d’imbarco eventuali ticket o scontrini delle spese subite.

N.B. in caso di cancellazione o ritardo per motivi meteo o non imputabili al vettore (es. rivolte, guerre, attentati) non è dovuta alcuna compensazione pecuniaria.

Un ultimo pensiero da viaggiatore a viaggiatore: se il ritardo è dovuto a motivi tecnici come la riparazione o la rottura di parti di un aereo è sempre meglio pensare che si è verificata quando eravamo a terra…

 

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