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VygerNews: i diritti del passeggero

Una svolta epica per il viaggiatore.

I viaggiatori italiani saranno i più tutelati d'Europa. E' stata presentata alla stampa la Carta dei Diritti del Passeggero. Si tratta di uno strumento a tutela di tutti i viaggiatori, con un ampio respiro per le tematiche trattate: si va dall'overbooking al risarcimento in caso di partenza ritardata del volo o cancellazione, dal risarcimento per i bagagli persi al Bollino Blu per le compagnie aeree. La Carta è stata presentata con una conferenza stampa a Fiumicino l'anno scorso, alla presenza del Ministro Bersani e del Commissario Europeo Loyola De Placio.

Dopo meno di un anno è diventata realtà. La Carta sarà presto disponibile in tutti gli aeroporti a disposizione dei passeggeri. L'Italia è stata la prima nazione a adottare questo documento, che vi proponiamo di seguito, come pubblicato integralmente dall ENAC, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.

Nei prossimi numeri esamineremo voce per voce la Carta dei Diritti del Passeggero.

(Seguire i link per gli approfondimenti)

 

I PUNTI PRINCIPALI DELLA CARTA
La Carta fornirà a tutti coloro che utilizzano il trasporto aereo le indicazioni da seguire dal momento dell’acquisto del biglietto aereo al verificarsi di eventuali inconvenienti durante il viaggio.
Di seguito sono elencati alcuni dei punti analizzati dalla Carta:

  1. PRENOTAZIONE ED ACQUISTO DEL BIGLIETTO:
    il biglietto costituisce prova della conclusione del contratto di trasporto, regolato, oltre che dalla normativa generale, anche dalle Condizioni Generali di Trasporto, consultabili nelle agenzie di viaggio, nelle agenzie delle compagnie aeree, presso i banchi delle compagnie negli aeroporti.

  2. COMPENSAZIONE PER NEGATO IMBARCO IN CASO DI SOVRAPRENOTAZIONE NEI VOLI DI LINEA (OVERBOOKING):
    Il passeggero che si vede negato l’imbarco per sovraprenotazione ha diritto a scegliere tra:
    a) rimborso senza penali dell’intero costo del biglietto per la parte non effettuata;
    b) volo alternativo subito;
    c) volo alternativo in data successiva, a scelta del passeggero;
    d) se al passeggero viene offerto di viaggiare in una classe inferiore a quella per la quale ha pagato il biglietto, egli ha diritto alla differenza del biglietto;

    Indipendentemente dalla scelta, la compagnia ha i seguenti doveri nei confronti del passeggero:
    e) rimborso economico quantificato nella Carta;
    f) telefonata o fax al luogo di destinazione;
    g) pasti e consumazioni in relazione all’attesa;
    h) eventuale sistemazione alberghiera.

  3. RITARDATA PARTENZA E CANCELLAZIONE DEL VOLO:
    Il passeggero deve ricevere informazioni dalla compagnia aerea, dal suo rappresentante sul ritardo e le cause nonché sull’orario previsto per la partenza. Se il ritardo è imputabile alla compagnia, essa ha i seguenti doveri nei confronti del passeggero:
    a) rimborso economico quantificato nella Carta;
    b) telefonata o fax al luogo di destinazione;
    c) pasti e consumazioni in relazione all’attesa;
    d) eventuale sistemazione alberghiera.
    In caso di cancellazione e di impossibilità di raggiungere la destinazione con altri vettori, il passeggero ha diritto alla restituzione del costo del biglietto.

  4. VIAGGIO TUTTO COMPRESO:
    L’organizzazione è responsabile per qualsiasi inosservanza dei termini contrattuali, termini che devono essere chiaramente riportati sull’opuscolo informativo. Quanto indicato nell’opuscolo è vincolante per l’organizzatore.

  5. RESPONSABILITÀ RELATIVE AL BAGAGLIO PER I VIAGGI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI CON LE RELATIVE MODALITÀ PER I RECLAMI:
    - Per i trasporti internazionali il riferimento è la Convenzione di Varsavia del 1929 e protocolli successivi che prevede per lo smarrimento o i danni al bagaglio registrato il risarcimento di circa Lire 46.470 per chilogrammo, salvo dichiarazione di maggior valore.
    - Per i trasporti nazionali il riferimento è il Codice della Navigazione e le leggi e disposizioni successive, il risarcimento è di circa Lire 12.000 per chilogrammo, fino a Lire 430.000 per bagaglio registrato, salvo dichiarazione di maggior valore.

  6. RESPONSABILITÀ RELATIVE ALLE PERSONE IN CASO DI INCIDENTE:
    - Per il trasporto effettuato da compagnie comunitarie, non esistono limiti di responsabilità in caso di decesso, ferite o lesioni personali. Per danni fino a 268 milioni, per passeggero, la compagnia ha l’obbligo di pagare senza poter addurre giustificazioni alla responsabilità oggettiva.
    - Le compagnie non comunitarie che operano da e per l’Unione Europea e che non applicano il sistema risarcitorio di cui sopra, hanno l’obbligo di informarne il passeggero. In ogni caso devono comunque corrispondere fino a lire 268 milioni.

  7. GESTIONE RECLAMI:
    La Carta fornisce all’utente tutte le indicazioni necessarie relative alla forma ed alle modalità da seguire per i reclami.
    Segnalazioni sul mancato rispetto della Carta e contributi e suggerimenti da parte del passeggero, possono essere rivolti agli uffici delle Direzioni di Circoscrizione Aeroportuale dell’ENAC ubicati all’interno degli aeroporti.

Potete trovare la carta presso: http://www.enac-italia.it/

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