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VygerNews: i diritti del passeggero
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Una svolta epica per il viaggiatore.
I viaggiatori italiani saranno i più
tutelati d'Europa. E' stata presentata alla stampa la Carta
dei Diritti del Passeggero. Si tratta di uno strumento a tutela
di tutti i viaggiatori, con un ampio respiro per le tematiche
trattate: si va dall'overbooking al risarcimento in caso di
partenza ritardata del volo o cancellazione, dal risarcimento
per i bagagli persi al Bollino Blu per le compagnie aeree.
La Carta è stata presentata con una conferenza stampa
a Fiumicino l'anno scorso, alla presenza del Ministro Bersani
e del Commissario Europeo Loyola De Placio.
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Dopo meno di un anno è diventata realtà.
La Carta sarà presto disponibile in tutti gli aeroporti
a disposizione dei passeggeri. L'Italia è stata la
prima nazione a adottare questo documento, che vi proponiamo
di seguito, come pubblicato integralmente dall ENAC, l'Ente
Nazionale per l'Aviazione Civile.
Nei prossimi numeri esamineremo voce per
voce la Carta dei Diritti del Passeggero.
(Seguire i link per gli approfondimenti)
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I PUNTI PRINCIPALI DELLA CARTA
La Carta fornirà a tutti coloro che utilizzano il trasporto
aereo le indicazioni da seguire dal momento dellacquisto del
biglietto aereo al verificarsi di eventuali inconvenienti durante
il viaggio.
Di seguito sono elencati alcuni dei punti analizzati dalla Carta:
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PRENOTAZIONE ED ACQUISTO DEL BIGLIETTO:
il biglietto costituisce prova della conclusione del contratto
di trasporto, regolato, oltre che dalla normativa generale,
anche dalle Condizioni Generali di Trasporto, consultabili nelle
agenzie di viaggio, nelle agenzie delle compagnie aeree, presso
i banchi delle compagnie negli aeroporti.
-
COMPENSAZIONE PER NEGATO
IMBARCO IN CASO DI SOVRAPRENOTAZIONE NEI VOLI DI LINEA (OVERBOOKING):
Il passeggero che si vede negato limbarco per sovraprenotazione
ha diritto a scegliere tra:
a) rimborso senza penali dellintero costo del biglietto
per la parte non effettuata;
b) volo alternativo subito;
c) volo alternativo in data successiva, a scelta del passeggero;
d) se al passeggero viene offerto di viaggiare in una classe
inferiore a quella per la quale ha pagato il biglietto, egli
ha diritto alla differenza del biglietto;
Indipendentemente dalla scelta, la compagnia ha i seguenti doveri
nei confronti del passeggero:
e) rimborso economico quantificato nella Carta;
f) telefonata o fax al luogo di destinazione;
g) pasti e consumazioni in relazione allattesa;
h) eventuale sistemazione alberghiera.
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RITARDATA PARTENZA E
CANCELLAZIONE DEL VOLO:
Il passeggero deve ricevere informazioni dalla compagnia aerea,
dal suo rappresentante sul ritardo e le cause nonché
sullorario previsto per la partenza. Se il ritardo è
imputabile alla compagnia, essa ha i seguenti doveri nei confronti
del passeggero:
a) rimborso economico quantificato nella Carta;
b) telefonata o fax al luogo di destinazione;
c) pasti e consumazioni in relazione allattesa;
d) eventuale sistemazione alberghiera.
In caso di cancellazione e di impossibilità di raggiungere
la destinazione con altri vettori, il passeggero ha diritto
alla restituzione del costo del biglietto.
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VIAGGIO TUTTO COMPRESO:
Lorganizzazione è responsabile per qualsiasi inosservanza
dei termini contrattuali, termini che devono essere chiaramente
riportati sullopuscolo informativo. Quanto indicato nellopuscolo
è vincolante per lorganizzatore.
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RESPONSABILITÀ RELATIVE AL BAGAGLIO PER I VIAGGI
NAZIONALI ED INTERNAZIONALI CON LE RELATIVE MODALITÀ PER I RECLAMI:
- Per i trasporti internazionali il riferimento è la
Convenzione di Varsavia del 1929 e protocolli successivi che
prevede per lo smarrimento o i danni al bagaglio registrato
il risarcimento di circa Lire 46.470 per chilogrammo, salvo
dichiarazione di maggior valore.
- Per i trasporti nazionali il riferimento è il Codice
della Navigazione e le leggi e disposizioni successive, il risarcimento
è di circa Lire 12.000 per chilogrammo, fino a Lire 430.000
per bagaglio registrato, salvo dichiarazione di maggior valore.
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RESPONSABILITÀ RELATIVE ALLE PERSONE IN CASO DI INCIDENTE:
- Per il trasporto effettuato da compagnie comunitarie, non
esistono limiti di responsabilità in caso di decesso,
ferite o lesioni personali. Per danni fino a 268 milioni, per
passeggero, la compagnia ha lobbligo di pagare senza poter
addurre giustificazioni alla responsabilità oggettiva.
- Le compagnie non comunitarie che operano da e per lUnione
Europea e che non applicano il sistema risarcitorio di cui sopra,
hanno lobbligo di informarne il passeggero. In ogni caso
devono comunque corrispondere fino a lire 268 milioni.
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GESTIONE RECLAMI:
La Carta fornisce allutente tutte le indicazioni necessarie
relative alla forma ed alle modalità da seguire per i
reclami.
Segnalazioni sul mancato rispetto della Carta e contributi e
suggerimenti da parte del passeggero, possono essere rivolti
agli uffici delle Direzioni di Circoscrizione Aeroportuale dellENAC
ubicati allinterno degli aeroporti.
Potete trovare la carta presso: http://www.enac-italia.it/ |
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